L’autonomia differenziata delle Regioni passa senza dubbio dalla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata mediante la legge costituzionale n. 3/2001. L’attuazione della norma segna lo spartiacque tra un vecchio assetto costituzionale, in base al quale le Regioni si potevano considerare enti amministrativi, più che di governo, perché comunque soggetti al “controllo” centrale operato dallo Stato, ed un assetto nuovo in cui alle Regioni, insieme a Comuni, Province e Città Metropolitane, è riconosciuta potestà legislativa in alcune materie di grande rilevanza, acquisendo dunque una effettiva autonomia.
Prima della riforma del Titolo V della Costituzione il regionalismo si è caratterizzato quale sistema di governo territoriale sostanzialmente ancorato al potere “centrale” dello Stato. Tutto ciò fino agli anni ’90 quando, anche in ragione di un mutato contesto nazionale - soprattutto in relazione alle inchieste di Tangentopoli - ed internazionale - con la globalizzazione economica ed il consolidamento dell’Unione Europea - si fece strada un’idea di regionalismo differente, con sempre maggiori funzioni e maggiore autonomia. Sono gli anni delle Leggi Bassanini che in sostanza hanno delegato il Governo ad adottare le disposizioni necessarie a trasferire alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, rafforzando il ruolo delle autonomie.
La riforma del Titolo V della Costituzione ha sancito un effettivo cambio di prospettiva nel rapporto tra Stato e Regioni, con l’intenzione di assegnare alle Regioni tutti gli strumenti necessari a garantire quel ruolo di governo politico che fino a quel momento non era stato esercitato. In questo senso diviene fondamentale la revisione dell’art. 117 della Costituzione che definisce le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, le materie di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni ed assegna tutto quanto non specificato, le materie residuali, alla potestà legislativa delle Regioni.
Lo stesso art. 116, inoltre, ha previsto la possibilità di richiedere maggiore autonomia non solo in relazione alle materie di potestà legislative concorrente ma anche in alcune di quelle la cui competenza legislativa esclusiva appartiene allo Stato.