Aprire le adozioni ai single: modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

Aprire le adozioni ai single: modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184

Lanciata
11 aprile 2018
Petizione diretta a
Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Presidenza della Repubblica Itali) e
Firme: 57.497Prossimo obiettivo: 75.000
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Perché questa petizione è importante

Lanciata da Serena Caprio

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Al Presidente del Senato Ignazio La Russa 

Al Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni 

Al Ministro della Giustizia Carlo Nordio

Al Ministro della Famiglia Eugenia Roccella 

Aprire le adozioni ai single: modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184      

Mi chiamo Serena Caprio e sono un medico radiologo di Avellino. Nel 2018 ho intrapreso un'importante battaglia personale, civile e politica che portasse alla modifica della legge 184 del 1983 e che regolamenta in Italia l'istituto dell'adozione, in particolare dell'articolo 44 riguardante le adozioni da parte di persone singole in Italia consentito solo in casi limitati.

Nel 2018 ho provato ad ottenere l'affidamento di un neonato, che era stato abbandonato nell'ospedale dove lavoravo. Nonostante i miei numerosi appelli al Tribunale dei Minorenni di Napoli e l'idoneità all'affido conseguita presso lo stesso Tribunale, la mia richiesta non fu mai presa in considerazione in quanto la legge attuale in Italia vieta l'istituto dell'adozione alle persone single. Già nella scorsa legislatura ho provato a farmi promotrice e sostenitrice di una petizione popolare per sensibilizzare la classe politica tutta al tema delle adozioni da parte di persone singole al fine di dare un seguito concreto ad una modifica della legge attualmente vigente, che finalmente consentisse l'abolizione del divieto sopracitato.

L'adozione da parte dei single è consentita In Italia, solo in casi particolari, di cui agli articoli 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983. Ma tali disposizioni, anche se storicamente hanno il pregio di aver costituito un primo passo nell'ampliamento delle categorie degli adottanti, devono essere superate integralmente per fare spazio all'equiparazione integrale e non discriminatoria delle coppie coniugate rispetto alle persone singole. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indica i requisiti necessari per adottare un minore. Il primo è l'esistenza di un vincolo matrimoniale stabile che perduri da almeno tre anni. Il legislatore, anche con le modifiche del 2001, ha voluto perpetuare, con l'adozione, il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, uniti da un vincolo forte e chiaramente identificabile quale il matrimonio. La normativa in vigore in Italia contempla già le adozioni per i single (denominate adozioni speciali), ma solo nei casi tassativamente individuati dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, ovvero: quando tra la persona non coniugata e il minore orfano di padre e di madre si è instaurato un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori; nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione sia stata constatata l'impossibilità di un affidamento pre-adottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche di età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all'adozione che abbia i requisiti adeguati alle necessità del minore, ovvero quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al minore).

Se diamo uno sguardo alla legislazione degli altri Paesi scopriamo che l'adozione per i single è già prevista in diversi ordinamenti: in gran parte dell'Europa i single possono infatti adottare un minore. In Gran Bretagna possono adottare un bambino i single o le coppie che abbiano più di 21 anni di età; in Francia possono adottare sia un single che una coppia sposata da almeno due anni; in Spagna possono adottare i single con più di 25 anni di età; anche in Germania è consentito adottare un minore individualmente, anche da parte di persone non coniugate. Anche negli Stati Uniti d'America e perfino in Cina l'adozione per i single è consentita con gli stessi parametri previsti per le coppie. 
In tal senso dovremmo guardare ai Paesi che, nel mondo, hanno adattato i loro ordinamenti in materia di adozione consentendola anche alle persone singole estendendo la piena possibilità anche ai single in possesso dei requisiti previsti per le adozioni. 

Può esistere, infatti, una persona singola in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo superiore a quello che può normalmente fornire una coppia. 
Ciò che si sostiene è che, se si ritiene che i tribunali abbiano la competenza per individuare, in concreto, l'interesse del minore, è opportuno lasciare che essi svolgano la propria attività senza imporre pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, a imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l'unica possibile, tanto da affermare che è meglio una «non adozione», cioè lasciare il minore in un istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti e il senso definitivo di identità che l'adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con una persona singola.

Oggi rivolgo il mio appello a tutti i cittadini italiani che vogliano contribuire a sensibilizzare l'intera classe politica italiana affinchè venga finalmente discussa in Parlamento una modifica alla legge 183 in merito all'estensione delle adozioni alle persone singole, senza pregiudizi, ma con la consapevolezza che il futuro ci ha consegnato una diversificazione del concetto di FAMIGLIA. Il nostro ordinamento ha il dovere di seguire l'evoluzione dei tempi; senza rinnegare alcun valore, si chiede solo di riconoscere anche alle persone singole la possibilità di amare e di crescere un minore, nel suo pieno interesse. 

Petizione dedicata al piccolo “Gianfranco”

 

 


 

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Decisori

  • Giorgia MeloniPresidente di Fratelli d'Italia
  • Al Presidente della Repubblica Sergio MattarellaPresidenza della Repubblica Itali
  • Al Presidente della Camera Lorenzo FontanaCamera dei Deputati
  • Alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia MeloniPresidenza del Consiglio dei Mini
  • Al Ministro della Giustizia Carlo Nordio