OBBLIGATORIETA’ DEI VACCINI ANTICOVID PER I LAVORATORI : CONSIDERAZIONI DI MEDICINA DEMOCRATICA

Ascolta con webReader

Riprendiamo da

COVID – Marco Caldiroli: lavoratori e obbligo vaccinale

di BEATRICE BARDELLI – Intervista – Caldiroli è presidente di Medicina Democratica, tecnico della tutela della salute a Milano

Lavoratori e obbligo vaccinale. In questi giorni sta diventando sempre più invadente quella che alcuni media hanno già coniato come infodemia. Ovvero la pandemia della mala informazione. Quella che si butta sulla notizia per fare scalpore, spesso per suscitare timori ed ansie, non certo per fare una corretta, ed utile, informazione al pubblico. Noi la pensiamo diversamente. Noi non ci “buttiamo” sulla notizia ma la affrontiamo. Con la curiosità e l’onestà intellettuale del buon giornalismo che fa inchiesta, senza pregiudizi né tantomeno paraocchi, e che chiede lumi solo ad esperti riconosciuti del settore. Per aiutare innanzitutto se stessi, e tramite noi gli altri, a capire come stanno realmente le cose e, soprattutto e quando è possibile, a suggerire soluzioni. Nello spirito di servizio del “Che fare?” di leniniana memoria. Per questi motivi, in un momento cruciale della pandemia in cui nel mondo del lavoro si sta facendo sempre più pressante la richiesta di una “obbligatorietà morale” alla vaccinazione antiCovid, abbiamo deciso di intervistare sul tema un esperto del settore, il dottor Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica.

Chi è Marco Caldiroli
Marco Caldiroli è presidente di Medicina Democratica dal 2018. Lavora come tecnico della prevenzione presso la ATS (Agenzia Tutela della Salute) di Milano. Dai primi anni ’80 si è impegnato nel sostegno a realtà autorganizzate nelle lotte relative a impianti ad elevato impatto ambientale e sanitario (centrali termoelettriche, inceneritori, produzioni nocive). Ha svolto consulenze per numerosi enti locali nell’ambito di procedure autorizzative e di valutazione di impatto ambientale sempre al fine di contrastare opere nocive.

L’INTERVISTA

D. Recentemente il professor Pietro Ichino si è dichiarato favorevole all’ipotesi di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid per i lavoratori perché rientrerebbe negli obblighi del datore di lavoro previsti dall’articolo 2087 del Codice Civile. E’ proprio così?
R. L’articolo 2087 del codice civile è una norma intermedia tra la Costituzione e le norme specifiche sulla sicurezza sul lavoro (a partire dal Dlgs 81/2008, Testo sulla Sicurezza sul Lavoro) che inquadra il “debito” di sicurezza e salute sul lavoro da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori/lavoratrici. Questo principio, nel caso di specie, è regolato dal titolo X del dlgs 81/2008 sui rischi sul lavoro da esposizione ad agenti biologici. Il professor Pietro Ichino fa una proposta precisa la cui base normativa non può essere l’articolo 2087 che riguarda obblighi in capo ai singoli datori di lavoro in funzione delle effettive condizioni (e i relativi rischi) delle singole attività. L’eventuale atto di obbligo vaccinale, quale misura generalizzata di tutela dei lavoratori/lavoratrici, potrebbe essere messo in atto esclusivamente con un provvedimento dello Stato quale trattamento sanitario obbligatorio a fronte di una dichiarata emergenza. Se qualcuno ha ancora qualche dubbio in proposito può leggere la sentenza del TAR Calabria del 15 settembre 2020 (n. 871/2020, su ricorso di una associazione di medici) che ha valutato come illegittima l’ordinanza del Presidente della Regione che introduceva l’obbligo per gli operatori sanitari della vaccinazione antinfluenzale perché “risulta fondato il primo motivo di ricorso, in quanto i trattamenti sanitari obbligatori, quale l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale, sono coperti da riserva di legge statale, alla stregua dell’art. 32, comma 2 Cost., letto in combinazione con l’art. 3 Cost. e l’art. 117, comma 3 Cost.”

D. Nella stessa intervista, rilasciata il 29 dicembre al Corriere della Sera, il professor Ichino sostiene anche che l’eventuale rifiuto del lavoratore a vaccinarsi “costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro”, ovvero che il lavoratore potrà essere licenziato. Come commenta questa affermazione?
R. Una posizione analoga, seppur più articolata, è stata espressa dal dottor Guariniello. Quello che prevede la normativa sulla sicurezza sul lavoro è ben altro rispetto alla posizione del professor Ichino. In sintesi, ove il medico competente individua come necessario – per il singolo lavoratore in funzione della sua mansione e del rischio lavorativo per esposizione all’agente biologico SARS COV2 – “mettere a disposizione” dei vaccini e il lavoratore/lavoratrice si rifiuta, il medico può stilare un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione per il lavoratore/lavoratrice. A questo punto, come di prassi, il datore di lavoro deve individuare una mansione/posto di lavoro diverso da quello attuale e ove non vi sia un “rischio Covid” tale da rendere necessaria la vaccinazione. Nel caso in cui non vi siano mansioni non a rischio il datore può utilizzare il giudizio di non idoneità, a sua volta “fondato” sulla mancata vaccinazione, per un procedimento di licenziamento. Ovviamente, prima di questo esito, il lavoratore ha diritto di ricorrere avverso il giudizio del medico competente entro 30 giorni dal rilascio del giudizio, presso la ASL/USL competente. Per questo se un lavoratore/lavoratrice pensa di poter incorrere in tale situazione è bene che raccolga giudiziosamente tutta la documentazione per il ricorso, a partire dal precedente giudizio di idoneità alla mansione.

D. Esistono leggi in Italia che prevedono l’obbligatorietà vaccinale per certe categorie di lavoratori in generale e per medici e personale sanitario in particolare?
R. Sì, esistono. Come già accennato sono norme statali che specificano tipologia di vaccinazione e mansioni dei lavoratori. Il caso più esteso è quello del tetano (L. 292/1963) per muratori, agricoltori, addetti allo smaltimento rifiuti, conciatori e altre categorie definite. Nel caso del personale sanitario le norme (Dpr 465/2001 e DM 22.12.1988) prevedono l’obbligo di vaccinazione antitubercolare in rari casi e l’offerta (non obbligo) per l’epatite B come per morbillo e rosolia. La disponibilità gratuita della vaccinazione per l’epatite B è prevista anche per mansioni quali lo smaltimento rifiuti, per i vigili del fuoco e gli appartenenti ai corpi di polizia, ma non è comunque un obbligo. Per i militari in servizio permanente sono obbligatorie le vaccinazioni per polio, meningite, epatite A e B, rosolia, parotite, tetano e antimeningococcica. La vaccinazione antitifica era obbligatoria per alcune attività (addetti laboratori e smaltimento liquami), ma dal 2000 è nelle facoltà delle Regioni introdurla, comunque non in modo generalizzato. Pertanto l’ipotesi di una norma che obblighi in modo generalizzato tutti i lavoratori/lavoratrici alla vaccinazione anticovid sarebbe un primum ed unicum nell’universo normativo nazionale, allo stesso modo sarebbe un provvedimento senza precedenti nella nostra storia quello che accoglierebbe le proposte di limitazione di movimento per i cittadini non vaccinati.

D. Cosa prevede il Testo unico sulla sicurezza sul Lavoro (d.lgs 81/2008) sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sul proprio luogo di lavoro ed in particolare sulla valutazione del rischio biologico dal momento che il Covid-19 è un agente biologico?
R. I provvedimenti emergenziali comprensivi dei protocolli tra le parti sociali (14.03.2020 e 24.04.2020) per la definizione di modalità di sicurezza anticovid nelle aziende non hanno modificato il dlgs 81/2008 (infatti la mancata o non conforme adozione dei protocolli suddetti è sanzionata, quasi sempre, con i provvedimenti previsti dai dpcm emergenziali). In altri termini non hanno introdotto un obbligo specifico di valutazione del rischio “covid” se non nei termini di revisione ove il rischio biologico era già esistente (in particolare le strutture sanitarie e sociosanitarie ove l’esposizione ad agenti biologici per contatto coi pazienti è “nell’ordine delle cose”). Lo ricordo perché il Dlgs 81/2008 prevede diversi passaggi che devono essere presenti tutti : 1) valutazione del rischio biologico specifico da Covid ancorchè “esogeno”; 2) individuazione del livello di rischio stimato per le diverse mansioni; 3) introduzione di sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori/lavoratrici considerati esposti; 4) valutazione del medico competente dell’esito della sorveglianza ed eventuale proposta (ad personam) della proposta di sottoposizione a vaccinazione già non obbligatoria per legge; 5) incontro tra medico competente e lavoratori/lavoratrici per informarli sui “vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione”. A fronte del rifiuto del lavoratore/lavoratrice, il medico competente, sempre ad personam potrà stilare un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione con le possibili conseguenze indicate in precedenza.

D. Allora il dottor Guariniello ha ragione?
R. Il dottor Guariniello ha sottolineato questo processo dimenticando di ricordare che lo stesso (ad oggi) si basa sulla presenza di un documento di valutazione dei rischi (DVR) aggiornato e che riconosce il rischio da Covid come rischio specifico lavorativo dell’attività dell’impresa. Ma questa interpretazione della norma non è quella degli enti di controllo (segnalo in particolare una nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) né è quella della prassi : le imprese non sono tenute ad aggiornare o inserire ex novo un “capitolo” nel DVR dedicato al Covid dove questo rischio è esclusivamente esogeno ovvero è “portato” nei luoghi di lavoro dall’esterno. I protocolli tra le parti sociali, quale “surrogato” momentaneo degli obblighi connessi all’esposizione da Covid dei lavoratori/lavoratrici sono stati accolti nei dpcm governativi quale scelta atta ad evitare interventi normativi sul dlgs 81/2008. Vorrei anche evidenziare che il dottor Guariniello ricorda che l’Unione Europea ha classificato il Covid quale agente biologico da classe 2 a classe 3 (più pericoloso) con obblighi più stringenti da parte del datore di lavoro (es. registro degli esposti). Una applicazione generalizzata di tale previsione creerebbe in molte attività (quelle non sanitarie, per intenderci) il paradosso di un “obbligo” per i lavoratori non accompagnato da una importante revisione del DVR come pure dalla sorveglianza sanitaria specifica, esponendo i datori di lavoro a violazioni penali (dopo l’art. 279 più volte citato c’è l’articolo 280 …).

D. Il rifiuto della somministrazione del vaccino anti-Covid è una delle due opzioni previste per legge nel modulo del “consenso informato” che deve essere firmato dalla persona solo dopo aver “compreso i benefici ed i rischi della vaccinazione, le modalità e le alternative terapeutiche”. Tuttavia, il dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma ha affermato all’Ansa del 29 dicembre che un tale rifiuto da parte degli operatori sanitari può essere motivo valido per essere sospesi dal servizio in quanto “non idonei al servizio che svolgono”. Dove è prevista questa norma?
R. Forse il dottor Ippolito fa riferimento all’art. 64 del Contratto Nazionale della Sanità Pubblica che, tra l’altro, prevede tra i diversi obblighi del dipendente di “collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall’Azienda o Ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro”. Tale disposizione prevede, tra i provvedimenti disciplinari conseguenti, la sospensione dal servizio per privazione della retribuzione per periodi più o meno lunghi. In ogni caso una legge dello Stato viene prima di un contratto (cui rimanda, infatti) e quindi, a mio avviso, è la normativa sulla sicurezza sul lavoro che ho descritto sopra che costituisce il riferimento essenziale ed esclusivo. Come accennato le attività sanitarie erano già soggette alla valutazione del rischio da agenti biologici e ci si deve aspettare che i datori di lavoro (previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) abbiano aggiornato i DVR per l’emergenza Covid. Se da tale valutazione è emersa, come già detto, da parte del Medico Competente, la individuazione della “misura speciale di protezione” costituita dalla vaccinazione allora possono scattare i passaggi procedurali che possono portare al cambiamento di mansione. Non mi risultano “scorciatoie” nel campo della sanità ma, ovviamente, queste attività, oggi come in precedenza, sono tra quelle più facilmente soggette alla individuazione di una o più vaccinazioni ad hoc (oltre alle vaccinazioni obbligatorie per legge, vigenti) come “misura di protezione” (pensiamo agli operatori nei reparti covid, al pronto soccorso o a quelli dei laboratori che processano i tamponi), contestualmente si tratta dei lavoratori/lavoratrici ai quali verrà offerto in prima istanza uno dei vaccini disponibili per tutti i cittadini e quindi uno dei primi comparti ove si verificheranno i primi contenziosi in proposito. Per la gran parte dei lavoratori/lavoratrici il tema non è all’ordine del giorno perché la vaccinazione sarà loro offerta in qualità di cittadini secondo le tempistiche previste in funzione del rischio individuale presunto (età, presenza di patologie). In quei casi il contenzioso sarà eventualmente post-vaccinazione generale, a tale proposito vorrei sottolineare che il datore di lavoro non può chiedere l’esibizione del certificato vaccinale, può farlo esclusivamente il medico competente.

D. E’ in corso in Italia una massiccia propaganda alla vaccinazione di massa ma molti rimangono perplessi ed esitanti quando leggono al punto 10 del Consenso informato che “non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”. Sono a conoscenza che, tuttavia, molti, soprattutto in ambito sanitario, per il timore di ritorsioni sul luogo di lavoro e/o di esclusioni “punitive”, accetteranno di vaccinarsi. La domanda è: nel caso che si verifichino danni da vaccino, chi paga? Vale anche per il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNtech (e per gli altri che arriveranno) la legge nazionale n.210 del 1992 che prevede un “indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”?
R. Per quanto mi risulta la legge sulle reazioni avverse comprende anche il caso in esame quindi, come “di prassi”, i danneggiati potranno rivalersi nei confronti dello Stato e non direttamente nei confronti dei produttori dei vaccini. A tale proposito va segnalato che, purtroppo, l’Unione Europea ha “scambiato” una accelerazione nella messa a disposizione dei vaccini anticovid con una clausola di esclusione di responsabilità da parte delle aziende produttrici, responsabilità che viene “caricata” sull’Unione e quindi sui singoli Stati membri. In parallelo alla campagna vaccinale è stato rafforzato il sistema di segnalazione e registrazione degli affetti avversi, vedremo se (finalmente) la raccolta dei casi sarà svolta in modo serio e trasparente. Sul tema più generale segnalo la campagna, cui possono aderire individualmente tutti, per la messa a disposizione di tutte le nazioni dei vaccini: I brevetti di vaccini e farmaci, ottenuti con il denaro pubblico, non devono essere privatizzati, ma diventare un bene comune disponibile per la tutela della salute di tutti. Non possiamo lasciare che sia un pugno di multinazionali a determinare il nostro futuro, a decidere chi potrà vivere e chi sarà abbandonato al suo destino, perché il suo Paese non è in grado di acquistare vaccini e farmaci ai prezzi imposti dalle aziende farmaceutiche. E’ possibile sottoscrivere l’appello all’Unione Europea (occorre raccogliere 1 milione di adesioni nei paesi dell’UE) su www.noprofitonpandemic.eu/it

Print Friendly, PDF & Email