CARCERE PER CHI SEVIZIA ED UCCIDE ANIMALI - Proposta di legge di iniziativa popolare

CARCERE PER CHI SEVIZIA ED UCCIDE ANIMALI - Proposta di legge di iniziativa popolare

Lanciata
8 gennaio 2018
Petizione diretta a
Al Governo ed al Parlamento italiano
Firme: 347.999Prossimo obiettivo: 500.000
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Perché questa petizione è importante

Lo scopo è quello di ottenere un immediato inasprimento delle pene che prevedano la certezza del carcere per chi maltratta ed uccide animali in ogni ambito dai canili lager agli allevamenti intensivi e tradizionali dai laboratori di sperimentazione ai circhi dai trasporti di bestiame alle manifestazioni storico-culturali, sagre, palii nonchè per chi li maltratta nei macelli e quanto altro.

La ratio della proposta è la certezza della pena, intesa come certezza che ogni reato sia punito e come certezza che la pena irrogata sia effettivamente scontata.  Le pene previste per l'uccisione di animali sono tali che l'imputato  non potrà avvalersi del giudizio abbreviato o patteggiamento allargato (che prevedono la riduzione della pena pari a un terzo).  Ed in caso di condanna superiore ai sei anni sarà escluso il beneficio dell'applicazione dell'istituto della "sospensione del processo con messa alla prova", pertanto  il colpevole sconterà la pena effettivamente dentro il carcere.

Le attuali normative vigenti concernenti l’uccisione e maltrattamento degli animali (legge 189/2004, artt. 638 e 727 c.p.), compiuti con crudeltà e senza necessità,  prevedono pene massime inferiori ai quattro anni (la legge n. 103/2017  fissa in quattro anni il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione) pertanto gli autori di tali reati mai varcheranno la soglia del carcere ma verranno affidati in prova ai servizi sociali (legge n.67/2014 nel codice penale, agli articoli da 168-bis a 168-quater. La disciplina dell'istituto dà luogo all'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova), pochi giorni di volontariato in un canile comunale è stata la pena scontata dai quattro assassini di Angelo, il cane randagio trucidato a Sangineto ed assurto ad emblema di tutte le vittime dell'odio dell'uomo.

Allo stato attuale la legge italiana  punisce con la galera un borseggiatore (la pena è la reclusione da due a sei anni) e lascia libero chi uccide con coscienza e volontà e senza necessità un animale. Di fatto il legislatore attribuisce maggiore valore ad un oggetto piuttosto che ad un essere senziente.

In virtù dell’Art. 13, Titolo II, del Trattato di Lisbona concernente il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, “…, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,” ratificato dall’Italia con Legge n. 130 del 2 agosto 2008 ma senza che fossero apportate norme di adeguamento dell’ordinamento interno; in forza della legge costituzionale 11 febbraio 2022, entrata in vigore il 9 marzo scorso, che sancisce il riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del valore fondamentale del bene ambiente, esplicitandone il carattere di bene costituzionalmente protetto (la legge di riforma costituzionale incide anzitutto sull’articolo 9 della Carta, l’articolo è stato arricchito di un nuovo terzo comma recante “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»); preso atto del principio più volte ribadito dai giudici di legittimità che tende a prendere in considerazione anche il requisito della sofferenza psichica, gli animali si considerano oramai come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non mediata quali oggetto del sentimento degli esseri umani nutrito verso di loro (le sentenze della Cassazione non fanno legge, ma la particolarità della Suprema Corte è quella di definire la corretta interpretazione di una legge o altra norma); si rende necessario introdurre nell’agenda politica, tra le priorità, la discussione dell'attuale legge 189/2004, non armonizzata con il quadro normativo comunitario e considerata dall’opinione pubblica ingiusta ed inadeguata per i valori di una società migliore,  al fine di modificare tale normativa apportando l’inasprimento delle pene che prevedano la certezza del carcere per chi commette reati contro gli animali. 

Premesso che le tematiche animaliste rappresentano un argomento molto sensibile agli italiani visto che quattro su dieci, con trend in aumento, accolgono un animale domestico in casa, con il 76,8% che lo considera un membro della famiglia (Eurispes: Rapporto Italia 2020) e che le tematiche concernenti la tutela degli animali registrano il consenso di oltre l’80% della popolazione italiana (Eurispes: 28° Rapporto Italia. La sindrome del Palio), chiediamo di prendere posizione, senza personalismi ed in modo trasversale tra tutte le forze politiche rappresentative, in merito alla questione garantendo l’impegno, non più procrastinabile, di modificare una legge ormai inadeguata per i valori di una società migliore e considerata ingiusta dal giudizio e modo di pensare collettivo della maggioranza dei cittadini.

La classe politica non ha saputo intercettare le istanze dell'opinione pubblica evidentemente esasperata, tale inerzia sta conducendo la collettività verso una pericolosa deriva giustizialista. Il grave fatto di questi giorni a Siracusa, riportato dai media nazionali, dove l'autore di una uccisione crudele di un gatto è stato massacrato a bastonate da comuni cittadini finendo in ospedale, è la conferma di un segnale allarmante che evidenzia il fallimento della giustizia.

Le firme raccolte tramite la piattaforma Change.org sono di esclusivo valore sociale.

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                           PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali al codice di procedura penale ed alla legge 189/2004

 
Relazione

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di ottenere un immediato inasprimento delle pene che prevedano la certezza del carcere per chi maltratta ed uccide animali in ogni ambito dai canili lager agli allevamenti intensivi e tradizionali dai laboratori di sperimentazione ai circhi dai trasporti di bestiame alle manifestazioni storico-culturali, sagre, palii nonché maltrattamenti nei mattatoi e quanto altro.

La ratio della proposta è la certezza della pena, intesa come certezza che ogni reato sia punito e come certezza che la pena irrogata sia effettivamente scontata. Le pene previste per l'uccisione di animali sono tali che l'imputato  non potrà avvalersi del giudizio abbreviato o patteggiamento allargato (che prevedono la riduzione della pena pari a un terzo).  Ed in caso di condanna superiore ai sei anni sarà escluso il beneficio dell'applicazione dell'istituto della "sospensione del processo con messa alla prova", pertanto  il colpevole sconterà la pena effettivamente dentro il carcere.

Le attuali normative vigenti concernenti il divieto di maltrattamento ed uccisione degli animali, compiuti per crudeltà o senza necessità,  prevedono pene inferiori ai quattro anni (la legge n. 103/2017  fissa in quattro anni il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione) pertanto gli autori di tali reati mai varcheranno la soglia del carcere ma verranno affidati in prova ai servizi sociali (legge n.67/2014 nel codice penale, agli articoli da 168-bis a 168-quater. La disciplina dell'istituto dà luogo all'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova), pochi giorni di volontariato in un canile comunale è stata la pena scontata dai quattro assassini di Angelo, il cane randagio barbaramente trucidato ed impiccato a Sangineto le cui sequenze sono state filmate e pubblicate in rete dagli stessi carnefici. La diffusione del video ha generato sentimenti di ira e di indignazione della quasi totalità dell'opinione pubblica. Angelo è stato oggetto di attenzione da parte dei media nazionali ed assurto ad emblema di tutte le vittime dell'odio dell'uomo.

E’ noto che la letteratura scientifica ha stabilito che sussistono significative correlazioni tra violenza sugli animali e violenza sugli uomini. Studi sui serial killer confermano che la violenza sugli animali rientra nella lista dei tre indizi dalla presenza dei quali si può evincere se un soggetto potrà in futuro diventare un sociopatico con tendenze omicide. Ciò non significa che tutti i torturatori di animali diventino serial killer, ma tutti i serial killer sono stati torturatori di animali.

Allo stato attuale la legge italiana  punisce con la galera fino a sei anni un borseggiatore all’interno di un autobus e lascia libero chi uccide con coscienza e volontà e senza necessità un animale. Nonostante la gravità di tale condotte la legge non garantisce un adeguato e proporzionato livello di deterrenza. Di fatto il legislatore attribuisce maggiore valore ad un oggetto piuttosto che ad un essere senziente.

L’uccisione senza necessità di un animale andrebbe punita con la reclusione da otto anni a dodici anni considerando che ciò che si censura è la violenza sugli animali, nonché gravi condotte  che preannunciano la pericolosità di chi le pone in essere anche per l’uomo. Per le stesse motivazioni il maltrattamento e la sevizia di un animale andrebbero puniti nella medesima misura della lesione grave (Art. 583 c.p.).

In virtù dell’Art. 13, Titolo II, del Trattato di Lisbona concernente il Trattato sull’Unione Europea ed il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, “…, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,” ratificato dall’Italia con Legge n. 130 del 2 agosto 2008 ma senza che fossero apportate norme di adeguamento dell’ordinamento interno; in forza della legge costituzionale 11 febbraio 2022, entrata in vigore il 9 marzo scorso, che sancisce il riconoscimento da parte del legislatore costituzionale del valore fondamentale del bene ambiente, esplicitandone il carattere di bene costituzionalmente protetto (la legge di riforma costituzionale incide anzitutto sull’articolo 9 della Carta, l’articolo è stato arricchito di un nuovo terzo comma recante “Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»);  consolidato il principio più volte ribadito dai giudici di legittimità che tende a prendere in considerazione anche il requisito della sofferenza psichica, gli animali si considerano oramai come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non mediata quali oggetto del sentimento degli esseri umani nutrito verso di loro;   si rende necessario modificare le normative vigenti, ormai inadeguate e non armonizzate con gli ordinamenti giuridici dell’UE e degli Stai membri, al fine di inasprire le pene che prevedano la certezza del carcere per chi commette reati contro gli animali.

Si ricorda che le tematiche animaliste rappresentano un argomento molto sensibile agli italiani visto che quattro su dieci, con trend in aumento, accolgono un animale domestico in casa, con il 76,8% che lo considera un membro della famiglia (Eurispes: Rapporto Italia 2020) e che le tematiche concernenti la tutela degli animali registrano il consenso di oltre l’80% della popolazione italiana (Eurispes: 28° Rapporto Italia. La sindrome del Palio), pertanto si chiede di prendere posizione, senza personalismi ed in modo trasversale tra tutte le forze politiche rappresentative, garantendo l’impegno non più procrastinabile di modificare una legge ormai inadeguata per i valori di una società migliore e considerata ingiusta dal giudizio e modo di pensare collettivo della maggioranza degli italiani.

La presente proposta di legge, pertanto, intende rimediare a taluni limiti della normativa in materia prevedendo all’art. 1 la modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale che nel regolare i delitti contro gli animali non fa riferimento alla loro diretta tutela ma alla tutela del sentimento dell’uomo per gli animali. Agli articoli 1.a , 1.b, 1.c  si prevedono modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale e modifiche agli artt. 1, 2 e 3 della legge 189/2004, aumentando la deterrenza delle pene al fine di reprimere con maggior efficacia i reati ivi previsti in danno degli animali, estendendo, inoltre, l’ambito di applicazione.  All'art. 2 si prevedono modifiche agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale per cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati, previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 del codice penale.

La presente proposta di legge è di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
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                                             PROPOSTA DI LEGGE 


                                                           Art. 1

(Modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)

1. Al libro secondo del codice penale, la rubrica del titolo IX-bis è sostituita dalla seguente: “Dei delitti contro gli animali”

1.a

(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638 e 727 del codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  1) all’articolo 544-bis, le parole: “da quattro mesi a due anni” sono sostituite dalle seguenti “da quattro anni a dodici anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro”

     2) all’articolo 544-bis, le parole: “per crudeltà o” sono soppresse

b)  1) all’art. 544-ter, primo comma, le parole: “da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”da due anni a otto anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro”

     2) all’articolo 544-ter, le parole: “per crudeltà o” sono soppresse

c)  all’art. 544-quater, primo comma, le parole:” da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”da due anni a otto anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro”

d) all’art. 544-quinquies,  primo comma, le parole:” da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: "da tre anni a dieci anni e con la multa da 150.000 a 480.000 euro”

la frase "La pena e' aumentata da un terzo alla meta'" è sostituita con la frase "La pena e' aumentata della meta'"

secondo e terzo comma, le parole: “da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”da due anni a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro”

e) 1) all'art. 544-sexies, secondo comma, le parole:"da tre mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: ” da cinque anni a dodici anni"

    2)  è aggiunto, in fine , il seguente comma:  "Nel caso di sentenza di           proscioglimento emessa in seguito all’estinzione del reato per intervenuta   prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli   articoli 544-bis, 544-ter, 544- quater, 544-quinquies, 638 e 727 c.p.  e ove si sia   proceduto alla confisca o all’affidamento definitivo degli animali ai sensi dell’art.   19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) L. 189/2004,  il   decreto di confisca o di affidamento definitivo non  perde efficacia. Le spese di   mantenimento e di custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell’imputato e, in caso di insolvenza, sono a carico del comune nel cui   territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge ».

f)  l’articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 638. – (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). – Chiunque senza   necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora uno o più animali   raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini,   anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con   la multa da 20.000 a 80.000 euro, , salvo che il fatto costituisca piu' grave reato" 

g) 1) all’art. 727,  primo comma, le parole: “con l'arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000   a 10.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”con la reclusione da due anni a sette anni  e con l’ammenda da 15.000 a 60.000 euro”

2) Secondo comma, la parola “ gravi ” è soppressa

3) è aggiunto, in fine , il seguente comma: " La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo e secondo comma deriva la morte dell'animale."

1.b

(Modifiche all' art. 1 della legge 189/2004)

Dopo l’articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. – (Pene accessorie). –  La condanna per taluno dei fatti previsti dal titolo IX-bis del codice penale comporta la perdita della facoltà di detenere irrevocabilmente animali a qualsiasi titolo. E' disposta, inoltre, l’interdizione perpetua dall’esercizio delle attività circense, di centri zoologici ed acquatici, delfinari e similari, di manifestazioni storico culturali e palii, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, di trasposto privato e pubblico a trazione animale. Nel caso in cui la sentenza di condanna è pronunciata nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario è disposta l’interdizione perpetua dall’esercizio dell'attività medesima. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l’interdizione perpetua dal pubblico ufficio"

1.c

(Modifiche agli artt. 2, 3 e 4 della legge 189/2004)

1. all’art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce), secondo comma,  le parole: “con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro”  sono sostituite dalle seguenti: ”con la reclusione da due anni a sette anni e con l’ammenda da 150.000 a 480.000  euro”

2. all’art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale), 

a) primo comma, Art.19-ter - (Leggi speciali in materia di animali) le parole: “di allevamento, di trasporto, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente” sono soppresse.

b) primo comma, Art.19-ter - (Leggi speciali in materia di animali) viene aggiunto: “, ad eccezione dell’art. 544-ter comma primo, ” dopo la frase: “Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale”

3. all’art. 4 (Norme di coordinamento), comma primo, le parole: “con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da tre anni a otto anni e con la multa da 20.000 a 60.000 euro”.

 

                                                             Art. 2

(Modifica agli artt. 380 "Arresto obbligatorio in flagranza" e 381  "Arresto facoltativo in flagranza"  del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 380, secondo comma, dopo la lettera l-ter è inserita la seguente:

 "l-quater) delitti contro gli animali previsti dall'art. 544-bis, 544--quinquies del    codice penale

b) all'art.381, secondo comma, dopo la lettera f-bis è inserita la seguente

 "f-ter ) delitti contro gli animali previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 638 e 727 del codice penale"

 

 

 

 

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